Varie – Ets Protetto https://etsprotetto.it Tue, 02 Jul 2019 10:07:10 +0000 it-IT hourly 1 Novità sugli ETS nel Decreto Crescita 2019 https://etsprotetto.it/2019/07/01/novita-sugli-ets-nel-decreto-crescita-2019/ https://etsprotetto.it/2019/07/01/novita-sugli-ets-nel-decreto-crescita-2019/#respond Mon, 01 Jul 2019 12:35:28 +0000 https://etsprotetto.it/?p=53

Il 27 giugno è stato approvato dal Senato il cosiddetto Decreto Crescita, che prevede novità importanti per l’attuazione della Riforma del Terzo Settore, tra cui una proroga per il termine previsto per gli adeguamenti degli statuti spostato al 30 giugno 2020.

Ecco il punto citato:

“In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020 “. 

Facciamo un passo indietro per capire di cosa stiamo parlando. 

Il Codice del Terzo Settore (spesso chiamato Riforma del Terzo Settore) introduce una importante novità, ovvero definisce una nuova tipologia di Enti, i cosiddetti ETS (Enti del Terzo Settore) abrogando in tutto o in parte le Leggi che definivano le vecchie tipologie di associazioni: associazione di promozione sociale – APS-, bande musicali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS-, organizzazioni di volontariato -OdV-. 

Tali associazioni sono quindi quasi obbligate (per non perdere molti dei vantaggi fino ad ora garantiti) a trasformarsi in Enti del Terzo Settore.

La trasformazione in ETS prevede due passaggi:

  1. La modifica dello statuto dell’associazione
  2. l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

La modifica statutaria è soggetta solitamente a una procedura aggravata. Questo significa che per modificare lo statuto di una associazione è necessario convocare una assemblea straordinaria che approvi le modifiche previste.

Una assemblea straordinaria per essere valida deve avere dei quorum costitutivi e deliberativi più alti rispetto a quelli di una assemblea ordinaria.

Facciamo un esempio per capirci: un’assemblea ordinaria, che è la classica assemblea dei soci annuale per l’approvazione del Rendiconto, solitamente è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Uno statuto ben fatto dovrebbe prevedere, in caso di assemblea STRA-ORDINARIA, che l’assemblea sia valida con la presenza di almeno un certo numero di soci.

Questo, soprattutto per alcune associazioni, potrebbe essere problematico. 

Per questo era stato previsto un lasso di tempo entro il quale le associazioni interessate potevano modificare lo statuto senza dover seguire la procedura aggravata (limitatamente alle parti da modificare alla luce della Riforma).

Il Governo attraverso il Decreto “Crescita”  ha prorogato, per la seconda volta (prima era il 31 dicembre 2018, poi il 3 agosto 2019 e infine, adesso al 30 giugno 2020) i termini per poter approvare le variazioni statutarie di trasformazione in Enti del Terzo Settore con le sole assemblee ordinarie piuttosto che straordinarie.

Una proroga però che può avere moltissimi significati politici che ti invitiamo ad analizzare insieme a noi.


Quasi nessuna Associazione in Italia ha aderito alla Riforma aggiornando il proprio Statuto

Si tratta di un enorme FLOP. Dal nostro osservatorio abbiamo stimato che meno dell’1% delle Associazioni italiane che sarebbero tenute ad aderire alla Riforma si siano date da fare per aggiornare il proprio Statuto.

Perchè? Per diversi motivi che vi provo ad elencare in ordine di importanza:

Boicottaggio: la Riforma del Terzo Settore fa schifo e le associazioni lo hanno capito. Perchè dovrebbero quindi aver voglia e fretta di adeguarsi?

Impreparazione: praticamente la totalità dei presunti “professionisti” che seguono associazioni non sanno nulla di nulla sulla Riforma e non sono in grado quindi di aiutarle in questo passaggio.

Ignoranza: l’Italia è molto diversa… il livello di attenzione alle novità normative varia molto da regione a regione, fra città e provincia. 

Menefreghismo: l’Italia è molto diversa… non c’è certamente lo stesso livello di preoccupazione nel rispetto delle norme a Termoli come a Bardonecchia.

Prudenza: per poter capire se vale la pena o meno diventare un ETS per molte associazioni è necessario sapere quale sarà il trattamento fiscale verso cui si andrà incontro. Ma il Governo non ha ancora approvato il famigerato “Decreto Attuativo Fiscale”. Come tante volte abbiamo detto, in questo modo si stavano di fatto obbligando le associazioni a trasformarsi “alla cieca”, senza sapere cosa gli sarebbe successo dopo sul piano fiscale. Ecco perchè in molti casi i presidenti hanno preferito temporeggiare in attesa di saperne di più.

Il Governo è nel buio totale sull’indispensabile Decreto Attuativo Fiscale

Gli addetti ai lavori lo negano e spergiurano che sia “praticamente pronto”. Ma il Decreto che dovrebbe spiegare gli articoli peggio scritti della Riforma (19 e 80, cioè quelli che disegnano la nuova fiscalità ma che contengono commi l’uno in contraddizione con l’altro) non lo ha ancora visto praticamente nessuno.

Senza dimenticare che il tutto non è ancora stato inviato alla Commissione Europea, che deve verificare la compatibilità delle nuove regole con la disciplina degli aiuti di Stato nel mercato unico. Considerando però che per la conformità rispetto agli aiuti di Stato la procedura con la UE può durare mesi, è evidente che i tempi per la piena operatività della riforma rischiano di allungarsi moltissimo. Anche perchè dai banchi del Governo e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (l’amministrazione incaricata di chiedere il via libera, secondo lo stesso Codice del terzo settore) pensano di cavarsela facilmente mentre secondo noi non riusciranno nemmeno a tradurre in modo comprensibile nelle lingue della UE i testi della Riforma… e se la vedranno rispedite al mittente per chiarimenti per mesi e mesi se non anni.


Il Governo non ha ancora pronto il Registro UNICO Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Anche qui ci sono notizie contrastanti. Da una parte gli addetti di settore dichiarano che sia “praticamente pronto” ma noi che aspettiamo lungo il fiume… ancora non abbiamo visto nulla. Il perchè appare chiaro: se lo rendessero pubblico tutti vedrebbero che è semivuoto, certificando il FLOP. Non dimentichiamoci però che la Riforma non può diventare operativa “prima dell’anno successivo all’istituzione del RUNTS”… speriamo quindi che nel 2019 non venga istituito!

Non vi dico chi – sappi soltanto che è uno dei massimi protagonisti di questa Riforma – ma vi dico dove (su Il Sole 24 ore), pochi giorni fa ha rilasciato una dichiarazione rispetto al Registro, che ha dell’I-N-C-R-E-D-I-B-I-L-E:

La scelta legislativa di subordinare l’assunzione della qualifica di ETS all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore era giustificabile sotto diversi aspetti. Non si poteva però immaginare che così tanti ostacoli potessero frapporsi alla sua operatività.“.

Ma costui dove vive?  “Non si poteva immaginare”????? 

Peccato siano solo 2 anni che noi di TeamArtist lo si dica ovunque in tutte le salse!

Basta leggere il nostro Libro “La Riforma del Terzo Settore fa schifo” per vedere come fin dall’inizio avevamo denunciato la difficoltà di rendere la Riforma operativa!


Il Governo, quasi senza dirlo, ha esentato di fatto dalla Riforma una bella fetta di Associazioni… con poco si potrebbero esentarle praticamente tutte!

Diciamolo chiaramente. Per il 99% delle Associazioni no profit italiane l’unica agevolazione fiscale che interessa è quella legata al comma 1 dell’articolo 148 del TUIR – la possibilità di considerare esentasse i contributi dei soci – che così recitava prima della Riforma del Terzo Settore:

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”

Dopo la Riforma è diventato:

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”

Quindi possiamo dire che i Partiti, i Sindacati, le Associazioni di Categoria, la CEI e il CONI seppero fare un ottimo lavoro… Ma quanto ci vuole a riconsiderare anche le tipologie oggi escluse? Pochissimo, basta infilare il provvedimento all’ultimo secondo senza farsi notare troppo.

E’ successo per le Associazioni ASSISTENZIALI nel medesimo decreto Crescita del 27 giugno 2019 che ha sancito la proroga di cui all’inizio di questo articolo. PUF! In un attimo si sono reintrodotte al massimo vantaggio fiscale DECINE di MIGLIAIA di Associazioni, esentandole  di fatto dalla Riforma del Terzo Settore…

Oggi quindi questo comma è diventato:

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Chi manca quindi all’appello? Solo, di fatto, le Associazioni Culturali e di Promozione Sociale!!!

Che se si svegliassero ci metterebbero un attimo a farsi fare un provvedimento simile, annullando gli effetti della Schifo-Riforma del Terzo Settore.

Chi ha orecchie per intendere, intenda.

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Quanti tipi di ETS ci sono? https://etsprotetto.it/2019/05/20/quanti-tipi-di-ets-ci-sono/ https://etsprotetto.it/2019/05/20/quanti-tipi-di-ets-ci-sono/#respond Mon, 20 May 2019 12:01:07 +0000 https://etsprotetto.it/?p=47

Se è abbastanza chiaro che molte delle attuali associazioni dovranno trasformarsi in ETS (Enti del Terzo Settore),quello che molti ancora non sanno è che anche all’interno della categoria “Enti del Terzo Settore” sono presenti delle sottocategorie.

L’art.4 del Codice del Terzo Settore cita

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”

Quindi le attuali OdV o APS che decidono di diventare ETS molto probabilmente rientreranno nella categoria simile a quella attuale.

Attenzione però: questo non è assolutamente né automatico né obbligatorio. Per ogni associazioni che sta valutando la trasformazione in ETS è infatti necessario fare una analisi preliminare per capire 

  1. Se ha senso o meno diventare ETS, o piuttosto scegliere un altra natura giuridica e non iscriversi al Registro Unico
  2. Se si decide per la forma di ETS, quali sottocategoria sia la più adatta e la più conveniente

Discorso a parte va fatto per le attuali ONLUS. 

Facciamo prima un paio di premesse doverose per non fare confusione.

1. Moltissime associazioni oggi pensano di essere ONLUS semplicemente perché sono associazioni no profit. Ripetiamolo ancora na volta: ONLUS non è sinonimo di No Profit”

2. Moltissime associazioni oggi pensano di essere ONLUS perché hanno inserito Onlus nel nome. NON è COSì. Una Onlus è tale solo se iscritta al registro delle ONLUS.

La qualifica di ONLUS non dipende dalla natura giuridica dell’ente, ma è una qualifica fiscale che prevede particolari vantaggi alle associazioni o altri enti che svolgono attività ritenute di particolare utilità sociale.

Lo status di ONLUS di fatto viene abolito dalla Riforma. Le ONLUS quindi si troveranno nel doppio limbo: scegliere o meno se diventare ETS, e poi scegliere quale tipo di ETS diventare.

É possibile infatti che una associazione ONLUS possa diventare un ETS generico, un ETS di promozione sociale, un ETS di volontariato, oppure una Fondazione.

Come fare a decidere? 

Dipende in larga dal tipo di attività che l’associazione fa, chi sono i beneficiari di questa attività, quali sono le finalità e le fonti di entrata principali dell’associazione.

Per questo se la tua associazione è una ONLUS, è fondamentale affrontare CON URGENZA il tema della trasformazione in Ente del Terzo Settore.

Cosa vuol dire?

Vuol dire informarsi rispetto alle novità, ma soprattutto muoversi per tempo per modificare lo statuto entro il 2 agosto prossimo.

Ma aggiungo una cosa in più: significa anche mettere in conto e trovare delle risorse da destinare a questo passaggio.

Non si può pensare di gestire questo passaggio da soli, né tantomeno di farlo con poche decine di euro.

Per quella cifra forse puoi recuperare un fac simile generico di statuto per ETS, ma ti troverai comunque da solo e senza strumenti per capire quale tipo di ETS diventare e quale sia la scelta più vantaggiosa (scelta che può anche farvi risparmiare nel tempo moltissimi soldi come associazione).

So che è una scelta che pesa: proprio l’altro giorno parlavo con la presidentessa di una ONLUS che raccoglie fondi per bambini con una particolare malattia genetica.

Chiaro che ogni euro non destinato ai progetti e utilizzato per pagare altro sembra un insulto.

Il punto però è che se non ti preoccupi oggi di questa faccenda non ci saranno più progetti di cui occuparti, perché c’è il rischio molto alto che la tua associazione non saprà sopravvivere a questa valanga che si chiama Riforma del Terzo Settore.

Non si può pensare di fare questa operazione a costo zero, né si può fare copia incollando uno statuto pre – impostato

O meglio, si può come si può giocare sperando di vincere un terno al Lotto.

Quindi quello che divi fare è, nell’ordine:

Capire che tipo di associazione diventare. 

Come ti dicevo a seconda delle attività, delle entrate dell’associazione e dell’organizzazione interna dovrai scegliere se diventare  Ente del Terzo Settore o no, e poi quale tipo di ETS. Questo lo si può fare solo facendo una analisi fiscale e del Rendiconto economico, valutando la situazione presente e  come vuoi fare crescere in futuro la tua associazione.

Decidere cosa conviene diventare e trovare il modo per trasformare la tua associazione in quello che hai deciso

Una volta fatto questo, per diventare effettivamente ETS ci sono poi una serie di passaggi formali:

  1. Redigere un nuovo statuto che seguirà la normativa del terzo settore
  2. Farlo approvare in assemblea soci
  3. Registrarlo presso all’Agenzia delle Entrate (e contestualmente aggiornare i certificati di attribuzione di codice fiscale e partita iva)
  4. Presentare il nuovo statuto presso il Registro Unico del Terzo Settore per ottenere il certificato che attesti che sei un ente del terzo settore

Quest’ultimo punto è chiaramente quello più importante e anche quello più delicato.

Il più importante perché il processo di fatto non è concluso fino a quando non hai in mano il certificato di iscrizione al Registro Unico.

Il più delicato perché la momento non è ancora definita in maniera chiara quale sia la procedura per l’iscrizione al Registro. 

Se ti affidi a noi  per diventare ETS ecco quello che faremo per te è:

  • analisi personalizzata per capire cosa è più conveniente fare per voi,  
  • predisposizione di un nuovo statuto secondo quanto abbiamo deciso e con la garanzia (dato il caos normativo) che se lo statuto non dovesse andare bene al primo colpo lo rifaremo fino alla fine del processo  
  • consegna dello statuto per l’approvazione in assemblea  
  • a quel punto ci occupiamo noi di andare fisicamente a farlo registrare in Agenzia delle Entrate 
  • dopodichè vi seguiamo in tutto il processo di iscrizione al Registro Unico Nazionale  che deciderà se va bene oppure no

Se lo statuto andrà bene, tu avrai in mano il certificato di iscrizione al Registro. Se per qualunque motivo lo statuto fosse rigettato, ci impegniamo a sistemare ciò che va corretto accollandoci noi i costi aggiuntivi.

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Il Glossario delle Riforma del Terzo Settore https://etsprotetto.it/2019/05/17/il-glossario-delle-riforma-del-terzo-settore/ https://etsprotetto.it/2019/05/17/il-glossario-delle-riforma-del-terzo-settore/#respond Fri, 17 May 2019 12:11:06 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=46

La Riforma del Terzo Settore è un Disegno di Legge che ha introdotto moltissimi nuovi termini e definizioni nuove.

Spesso queste nuove etichette vengono abbreviate, rendendo difficile capirci qualcosa per i non addetti ai lavori.

Ecco quindi un Glossario delle sigle più comuni con relativa spiegazione.

Ve ne vengono in mente altre? Scriveteci nei commenti!

ETS: Enti del terzo Settore
Sono la nuova tipologia di Enti creati con la Riforma


APS: Associazioni di Promozione Sociale

ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

OdV: Organizzazione di Volontariato

Sono le tre tipologie di associazione direttamente coinvolte dalla Riforma, che secondo le intenzione del Legislatore dovrebbero trasformarsi in ETS


ANPG: Associazioni No Profit Generiche

Sono le associazioni generiche, probabilmente quelle che subiranno il peggior colpo dalla Riforma. I dirigenti di queste associazioni dovranno decidere se trasformarle in ETS o mantenerle ANPG, sapendo che perderanno molti dei vantaggi (soprattutto fiscali) di cui oggi godono.

RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L’altra grande novità introdotta dalla Riforma; un unico registro nazionale a cui dovranno iscriversi le associazioni che vorranno essere considerate ETS. 


CTS: Codice del Terzo Settore

E’ il Disegno di Legge delle Riforma, che contiene le varie indicazioni su come cambia la normativa e quali sono gli enti coinvolti. Per diventare pienamente operativo il CTS necessita dell’approvazione di una serie di decreti attuativi che spieghino nel dettaglio come andranno applicate le indicazioni presenti (a livello generale) nel Codice.

OdA: Organo di Amministrazione

E’ il nome che viene dato all’attuale Consiglio Direttivo all’interno della Riforma


OdC: Organo di Controllo 
CdR: Collegio dei Revisori
RU: Revisore Unico

La riforma prevede per i nuovi ETS che in alcuni casi siano necessari e obbligatori degli organismi di controllo. A seconda in particolare della dimensione dell’associazione possiamo trovare un CdR o RU.

Ora che hai capito le sigle, forse è il caso di capirne di più delle Riforma Stessa.

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Come lo Stato vuole schedare tutte le associazioni italiane https://etsprotetto.it/2019/05/17/come-lo-stato-vuole-schedare-tutte-le-associazioni-italiane/ https://etsprotetto.it/2019/05/17/come-lo-stato-vuole-schedare-tutte-le-associazioni-italiane/#respond Fri, 17 May 2019 10:23:11 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=45

La Riforma del Terzo Settore prevede molte novità.

La più rilevante è l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, un nuovo registro nazionale che andrà a sostituire i vari registri provinciali e regionali di APS, Onlus e ODV.

Si tratta di una importante semplificazione e di un fortissimo passa avanti nella mappatura delle associazioni Italiane.

Infatti l’introduzione di questo nuovo registro non può che essere parte di un disegno più ampio, che ha come obiettivo la schedatura della gran parte delle associazioni italiane.

Non a caso l’istituzione del RUNTS arriva pochi mesi dopo l’introduzione del nuovo Registro CONI per le associazioni sportive dilettantistiche.

L’obiettivo di questi registri è quello di raccogliere più dati possibili sulle associazioni. Dati che al momento non ci sono o sono disseminati in registri e database diversi, al punto di renderli quasi irreperibili.

L’istituzione dei due registri nazionali permetterà la raccolta, il confronto e l’accesso rapido a moltissime informazioni relative alla maggior parte delle associazioni italiane, e sicuramente di quelle economicamente più grandi.

Tali dati saranno messi a disposizione dello Stato (rimandiamo alla lettura del nostro libro “la riforma del terzo settore fa schifo” per tutte informazioni a supporto di queste affermazioni). 

Già nel 2018 il registro del CONI ha iniziato questo tipo di raccolta in cui sono inclusi i dati contabili e i dati dei responsabili legali delle associazioni. Da agosto 2019 il registro del CONI sarà affiancato da quello degli ETS per concludere la “mappatura” delle associazioni.

Vuoi saperne di più? Guarda il video!

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RUNTS: entrarci o no? https://etsprotetto.it/2019/05/17/runts-entrarci-o-no/ https://etsprotetto.it/2019/05/17/runts-entrarci-o-no/#respond Fri, 17 May 2019 09:57:37 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=44

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è il Registro a cui dovranno iscriversi le associazioni che vorranno avvalersi del titolo di ETS – Enti del Terzo Settore.

Questo significa innanzitutto che non basta modificare lo statuto secondo le nuove regole per diventare ETS. 

Una associazione può definirsi ETS solo nel momento in cui viene ufficialmente iscritta al RUNTS. L’iscrizione al RUNTS è uno dei passaggi più delicati, perchè per essere accettati è fondamentale che lo statuto venga approvato.

Ma prima di capire come funziona la procedura di iscrizione al RUNTS, è importante capire che questo NON è un passaggio obbligato.

Cosa significa? 

Significa che a seconda della tipologia di associazione, delle attività e delle fonti di entrata che ha la tua associazione potrebbe essere più o meno conveniente per te diventare ETS.

Come scegliere? Come valutare se per la tua associazione conviene trasformarsi in ETS oppure è meglio trasformarsi in una associazione no profit generica?

Per farlo serve un’analisi approfondita della situazione attuale della tua associazione, che parte da:

1. analisi economica delle principali fonti di entrata

2. analisi dell’organizzazione operativa dell’associazione (quali attività svolge, in che modo)

3. analisi degli obiettivi economici e di risultato che l’associazione si pone nel medio lungo periodo

Solo partendo da questo tipo di analisi preliminare è possibile dare un consiglio sensato su cosa sia meglio fare rispetto alla Riforma. Questa è la parte veramente difficile. 

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Responsabilità dei dirigenti: come cambia con la Riforma https://etsprotetto.it/2019/05/17/responsabilita-dei-dirigenti-come-cambia-con-la-riforma/ https://etsprotetto.it/2019/05/17/responsabilita-dei-dirigenti-come-cambia-con-la-riforma/#respond Fri, 17 May 2019 09:45:23 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=43

La Riforma del Terzo Settore prevede per le associazioni che diventeranno Enti del Terzo Settore molte regole nuove.

La portata delle novità previste è tale che, di fatto, diventare ETS significa avere una nuova associazione che mantiene in comune con l’attuale solo il codice fiscale e poco altro.

Perchè cambiano tutte le regole che sottendono alla vita dell’associazione.

Tra queste, anche come viene inteso il ruolo e la responsabilità di tutti coloro che ricoprono un ruolo attivo in associazione, in particolare chi fa parte del consiglio direttivo.

Nel video vi anticipiamo in sintesi alcuni degli aspetti più rilevanti.

Per scoprire tutte le novità previste nella Riforma, puoi acquistare il libro “La Riforma del Terzo Settore fa schifo” in cui elenchiamo tutti i vantaggi e gli svantaggi previsti per chi diventerà Ente del Terzo settore.

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2 AGOSTO 2019: Scadenza per trasformarsi in ETS https://etsprotetto.it/2019/05/16/2-agosto-2019-scadenza-per-trasformarsi-in-ets/ https://etsprotetto.it/2019/05/16/2-agosto-2019-scadenza-per-trasformarsi-in-ets/#respond Thu, 16 May 2019 14:59:18 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=42

Il 2019 è un anno di scadenze importanti per le associazioni coinvolte dalla Riforma del Terzo Settore. 

Entro il 2 agosto 2019 infatti le attuali associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS e le organizzazioni di volontariato (ODV) dovranno “rivedere i loro statuti” adeguandosi alle indicazioni previste per gli Enti del Terzo Settore.

Se hai letto il nostro libro “La riforma del terzo settore fa schifo” la dicitura “rivedere i loro statuti” però nasconde un tranello enorme. Se si trattasse solo di rivedere uno statuto cambiando, per esempio, l’esercizio sociale la dicitura utilizzata sarebbe comprensibile a tutti, ma purtroppo non è così.

Con la semplice dicitura “rivedere i loro statuti” le persone normali come me e te che non siamo dei super burocrati non possiamo capire cosa in realtà c’è dietro. E’ vero che fra i vari adempimenti quello più rilevante è sicuramente quello relativo al rifacimento dello statuto, ma quello che TU devi veramente capire è che sta cambiando la forma giuridica della tua associazione. 

Cosa vuol dire forma giuridica? Vuol dire che cambierà tutto il sistema di regole dell’associazione, tutta la parte di gestione fiscale e amministrativa. Anche il nome per capirsi. 

Per rendere l’idea “rivedere lo statuto”, in questo caso, è come dire: “facciamo tutto nuovo, però il codice fiscale te lo faccio tenere perchè sono buono”.

Dovrai imparare a gestire una nuova associazione che avrà regole diverse. E’ bene che tu lo sappia.

NON devi pensare che questo cambio di statuto sia solamente un passaggio formale giusto per romperti le scatole, i soldi che dovrai spendere per adeguarti sono spiccioli in confronto ai danni che potrai fare se non capisci che non si tratta di forma ma di sostanza.


Per chi vale la scadenza del 2 agosto?

Per tutti i coloro che hanno il certificato di iscrizione all’albo territoriale di riferimento 

Come ti dicevo, questo termine vale per le attuali APS, ONLUS e OdV. Adeguando lo statuto entro il 2 agosto 2019 potranno iscriversi automaticamente al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Già qui, è bene fare una precisazione. Moltissime associazioni pensano di rientrare in una di queste tipologie associative per il semplice fatto di aver indicato nel loro attuale statuto la natura di associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS e le organizzazioni di volontariato (ODV). In realtà l’unico documento che certifica l’apparenza a una di queste grandi famiglie associative è il certificato di iscrizione all’albo territoriale di riferimento.

Per intenderci, non basta che la tua associazione si dichiari associazione di promozione sociale. Per essere davvero tale dovresti avere fra tuoi documenti la conferma di iscrizione al registro provinciale o regionale delle APS. Dalla nostra esperienza, oltre la metà delle associazione che si dichiarano APS in realtà non lo sono affatto.

Quindi, prima di tutto, devi controllare che effettivamente la tua associazione sia iscritta al registro competente.


Cosa comporta la modifica dello statuto?

Attenzione, come ho scritto all’inizio, a non sottovalutare le modifiche statutarie imposte dalla Riforma. Non si tratta infatti di un mero adeguamento formale. Cambiando la natura giuridica della propria associazione, cambiano radicalmente anche le regole che la governano. 


Cosa succede una volta che si è modificato lo statuto?

La procedura per ottenere il certificato d’iscrizione al registro unico del terzo settore è lunga e tortuosa.

Una volta approvata la modifica statutaria le associazioni coinvolte dovranno registrarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Come funziona il RUNTS ancora non è chiaro, così come non è chiara quale sarà la procedura per iscriversi. Al momento l’unica indicazione è che per le attuali APS ONLUS e OdV che modificano lo statuto entro il 2 agosto l’iscrizione dovrebbe avvenire in automatico.


Sono chiare le regole che varranno per gli Enti del Terzo Settore?

Questo è proprio il punto che lascia davvero senza parole. Imponendo la scadenza del 2 agosto di fatto si avvia l’iter di modifica della natura giuridica di moltissime associazioni.

Il problema è che tutto ciò avviene senza che siano state definite in modo chiaro le regole a cui saranno sottoposti gli Enti del Terzo Settore. In particolare, al momento non è stato ancora approvato il decreto attuativo he definisce in modo chiaro quali regole fiscali saranno in vigore per gli Enti del Terzo Settore.

Quindi sostanzialmente si stanno obbligando alcune associazioni a modificare i propri statuti  e la propria natura giuridica senza chiarire loro quali saranno gli effetti  di questa modifica in termini di tassazione delle attività che dovranno andare a svolgere.


Cosa succede se non ti adegui alla riforma e non diventi ETS?

Come abbiamo già anticipato più volte la Riforma del Terzo Settore impatta in maniera importante non solo su APS ONLUS e OdV, ma anche sulle associazioni no profit generiche.

Infatti, se l’implementazione della riforma non verrà stoppata, cambieranno moltissime cose anche per quelle associazioni che decideranno di rimanere fuori dal Registro Unico Nazionale de Terzo Settore.


Cosa non fare?

Non copiare uno statuto prestampato o adattare un facsimile perchè la prima parte dello statuto impatterà direttamente sulla gestione operativa e fiscale dell’associazione. Rischi di fare dei grossi danni. Lo statuto è l’insieme delle regole che governano l’associazione, una volta che te le sei date e l’hai approvato poi le dovrai rispettare. Serve un’analisi della tua associazione prima per capire cosa fare.


Cosa fare?

Innanzitutto prenditi un po’ di tempo per capire. La riforma attuale prevede vantaggi e svantaggi collegati sia alla trasformazione in Enti del Terzo Settore, sia per chi decide di rimanere no profit generica.

Alcune novità sono già molto chiare, altre al momento sono solo indicazioni di massima che necessitano di ulteriori passaggi da parte del Governo per essere più definite.

A seconda di cosa fa la tua associazione, quali attività svolge, quali sono le principali fonti di entrata, potrebbe essere più o meno vantaggioso diventare Ente del Terzo Settore oppure diventare una No Profit Generica.

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Riforma e abrogazione della Legge 398: un bel guaio! https://etsprotetto.it/2019/05/16/riforma-e-abrogazione-della-legge-398-un-bel-guaio/ https://etsprotetto.it/2019/05/16/riforma-e-abrogazione-della-legge-398-un-bel-guaio/#respond Thu, 16 May 2019 14:52:32 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=41

Forse avrai letto qualcosa in merito ai cambiamenti introdotti dalla Riforma.

Grande risalto è stato dato al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, o alla possibilità di rimborsare forfettariamente i volontari fino a massimo 150 euro al mese.

Quello di cui pochi hanno ancora parlato, è invece il tema più rilevante: come impatta la riforma sul regime fiscale degli enti no profit?

La Riforma del Terzo Settore ha modificato per le Associazioni no profit il TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), cioè la “Bibbia fiscale” dello Stato Italiano, nelle parti che riguardano le Associazioni No profit. 

Questo significa che tutta una serie di regole su ciò che era esentasse per le Associazioni No profit, è cambiata.

Cosa vuol dire? Vuol dire che una attività che prima consideravi istituzionale (quindi non soggetta a tasse e imposte e per la quale era necessaria,al limite, una semplice ricevuta non fiscale), potrebbe diventare una attività commerciale, quindi soggetta alle tasse e imposte del caso (Iva, Ires, Irap, etc.).

Quali attività cambieranno regime fiscale, verso quali soggetti e a quali condizioni dipende da diversi fattori, tra cui che la tua Associazione aderisca o meno al registro nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Vuoi sapere di più?

>>>Guarda il video!

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Riforma e Tassazione. Cosa cambia? https://etsprotetto.it/2019/05/16/riforma-e-tassazione-cosa-cambia/ https://etsprotetto.it/2019/05/16/riforma-e-tassazione-cosa-cambia/#respond Thu, 16 May 2019 14:33:35 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=40

Come abbiamo detto più volte, per conoscere le reali implicazioni della Riforma del terzo settore era necessario aspettare l’approvazione dei decreti attuativi.

Negli scorsi giorni sono uscite alcune indicazioni su ciò che con tutta probabilità verrà inserito nel decreto  più atteso, ovvero il decreto fiscale.

Sarà all’interno di questo decreto che dovrebbero essere definiti in maniera puntuale la tassazione e i limiti fiscali imposti per i nuovi enti del terzo settore, che permetteranno di capire (o almeno si spera) quali attività verranno tassate e in che misura.

Prima di entrare nel merito di alcune delle questioni più rilevanti è importante dire che purtroppo al momento pare vengano confermate le previsioni previste all’interno del codice del terzo settore.

Allo stesso modo,  ancora non sono stati sciolti alcuni dei dubbi e dei problemi di applicazione che avevamo già segnalato all’interno del nostro libro La riforma del terzo settore fa schifo.

Partiamo da una delle questioni che ci pare più significativa.

Viene confermato che le attività degli enti del terzo settore si considerano non commerciali e quindi esentasse sono nel caso in cui vengono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.

Questo sostanzialmente significa che secondo il legislatore un ente del terzo settore potrà svolgere attività non commerciale (quindi esentasse e senza la necessità di avere una partita iva)  se e solo se svolge attività sostanzialmente rimettendoci e creando debiti.

Per intenderci, oggi puoi organizzare corsi e attività per i tuoi soci, non dover pagare iva o altre tasse sulle entrate, e reinvestire l’eventuale utile nelle attività della associazione.

Da domani, puoi considerare queste attività come NON commerciali se e solo se le fai in perdita!

É evidente come questa regola metta in seria difficoltà la sopravvivenza stessa delle associazioni. 

Se infatti viene imposto di dover organizzare attività che non possono generare alcun utile da reinvestire nell’associazione, di fatto si condanna l’associazione a generare debito o a dover dipendere in maniera costante da qualche benefattore che vada a coprire le perdite. 

Questo significa non lasciare spazio all’associazione di accantonare fondi di riserva per eventuali emergenze né tantomeno di programmare investimenti per migliorare le attività dell’associazione.

Si ritorna a una idea assolutamente vecchia delle associazioni come solo enti benefici, caritatevoli e gestite senza alcuna idea di sostenibilità economica, di investimento e di crescita.

Si introduce sostanzialmente un concetto di no profit che è significativamente diverso quello che abbiamo conosciuto fino a oggi. 

Il concetto attuale di no profit comporta che l’associazione non possa suddividere gli eventuali utili prodotti fra i soci stessi dell’associazione, ma che questi utili debbano essere reinvestiti nelle attività. 

Con questo nuovo criterio invece si torna la concezione del non-profit che rimanda alla totale assenza di utili imponendo di fatto alle associazioni di lavorare in perdita.

Si torna a una visione in cui il profitto è il male, anche quando viene usato per migliorare le attività della associazione.

Ma al netto delle questioni di principio,  questa regola apre una serie di domande e di questioni operative che momento non sono state sciolte e che sicuramente genereranno moltissimi dubbi in fase applicativa.

Innanzitutto non è chiaro se la differenza fra entrate e uscite debba essere conteggiata sulla singola attività oppure se si tratta un conteggio aggregato per tutte le attività non commerciali.

Facciamo un esempio per essere più chiari. Ammettiamo di avere a che fare con un’associazione che si è iscritta al Registro unico nazionale degli enti del terzo settore e che si occupa di organizzare corsi di musica.

All’interno delle attività verso i soci sono previsti 3 diversi corsi e un campo estivo.

Ammettiamo che oggi la situazione sia la seguente:

Corso di chitarra:  entrate 22 mila, costo 18mila —> utile 4mila euro

Corso di piano per bambini:  entrate 16mila,  costo 18mila —-> perdita 2mila euro

Corso canto:  entrate 5mila, costi 10mila —> perdita 5mila euro

Centro estivo per bambini:  entrate 35mila euro, costi 30mila —> utile 5mila euro

Totale delle entrate: 78mila.  Totale delle uscite: 76mila euro

Alcune attività sono in attivo, altre sono in perdita, ma complessivamente le perdite su alcuni fronti sono coperte dagli utili generati su altri, quindi l’associazione chiude con un bilancio leggermente positivo.

Questo è quello che avviene in ogni associazione che funziona. 

Si destinano gli utili generati dalle attività con maggiore partecipazione per sostenere quelle attività che l’associazione vuole fare ma che prese singolarmente non sarebbero sostenibili.

Cosa succederà adesso?

Innanzitutto non  è chiaro al momento se la differenza tra  entrate e uscite venga conteggiata sul totale delle iniziative realizzate dall’associazione o sulla singola attività.

Se il conteggio venisse fatto sulle singole attività, per tornare al nostro caso, due corsi su quattro sono in utile e quindi andrebbero considerati come attività commerciale.

A questo si aggiunge secondo problema,  ovvero se e come imputare all’interno dei costi anche i costi indiretti.

Tornando al nostro esempio i costi diretti imputabili al singolo corso di musica saranno sicuramente il costo orario dell’insegnante, l’acquisto di materiale o attrezzatura specifica per l’organizzazione di quel singolo corso. 

Ma ci sono costi come  l’affitto della sede o le spese di promozione, il lavoro della segreteria, etc etc,  che costituiscono costi indiretti che comunque l’associazione deve sostenere e che permettono di poter realizzare il singolo corso. Come verranno imputati questi costi indiretti? Come verranno conteggiati? In quale percentuale potranno essere applicati? 

Queste sono tutte domande cui sarà necessario dare risposte per permettere alle associazioni di riuscire a operare con certezza.

Ma al netto delle questioni operative che comunque come vedi sono estremamente rilevanti, il punto che ci sentiamo di sottolineare è che questo decreto sembra scritto da da persone che non hanno la minima idea di come funzioni la gestione di un’associazione.

Per poter infatti prevedere con esattezza che le attività non generino utile è necessario da parte dell’associazione una capacità di previsione dei costi e delle entrate che oggi non esiste.

Il 95% delle associazioni ricostruisce – se va bene-  le entrate e le uscite sulla singola attività solo in fase di elaborazione del rendiconto economico. 

Magari tu come presidente hai una vaga idea di come sta andando economicamente l’associazione perché tieni sotto controllo quanti soldi ci sono in cassa, ma sfido molti di voi a sapermi dire in tempo reale se e quanto il singolo corso sia in perdita, in pari o in positivo.

Di norma un’associazioni con anno sociale 1 gennaio – 31 dicembre  riesce a capire se l’attività ha generato utili o perdite solo a marzo dell’anno successivo, facendo i conti per elaborare il rendiconto (se lo fa).

Quindi capisci bene che il rischio di vedersi tassare le entrate dai soci perché non si sono fatti bene i conti è altissimo.

Nel decreto viene lasciato un margine di tolleranza del 5% solo per massimo due anni consecutivi.

Questo significa che il margine possibile di errore fra previsione e entrate effettive è molto risicato.

Ciò significa che chi si troverà a essere presidente di un ETS dovrà avere a disposizione strumenti di controllo sulle entrate e le uscite dell’associazione che permettano di conoscere la situazione economica e il bilancio di ogni singola attività quasi in tempo reale.

Il controllo serrato, totale e istantaneo dei conti diventa condizione necessaria per capire se le attività verso i soci stanno generando utile, e cercare di far quadrare le spese in modo che si arrivi a gestire le proprie attività in pareggio, cioè senza perdite troppo alte (che sarebbero poi insostenibili) ma anche senza utili per evitare che queste attività vengano considerate commerciali.

Spero tu abbia capito la portata di questa novità: stiamo parlando di una vera e propria RIVOLUZIONE nel modo di gestire un’associazione, che richiede a chi la gestisce un’attenzione massima per evitare di far danni.

Di fatto, a prescindere dalla dimensione dell’associazione, per poter sopravvivere a questa riforma e riuscire a trarne il massimo vantaggio avrai bisogno di essere seguito da qualcuno che possa darti la consulenza che ti serve e gli strumenti necessari per poter tenere sotto controllo i conti. 

Questo costerà, ma l’alternativa, mi spiace dirtelo, è molto più costosa.

Non puoi fare a caso. Non è più il tempo in cui puoi pensare di gestire l’associazione con i file excell e due indicazioni generiche trovate da internet. Non funziona più.

Per questo motivo se la tua associazione deve diventare ETS, avrai bisogno di qualcuno che ti accompagni fin da subito in questo cambiamento. 

Non basta un nuovo modello di statuto, serve fare una analisi dei conti della tua associazione, per fare una previsione di come diventare ETS impatterà sulle finanze e sull’organizzazione della tua associazione.

Cosa viene scritto nello statuto stesso sarà dirimente, perchè anche da quello dipenderà la tassazione delle singole attività.

Fare un’analisi in questo senso non è banale perchè si tratta di vedere tutti i dati dell’associazione, quelli contabili, relativi alle attività presenti e future (se hai intenzione di crescere) e cercare di capire come adattarle alla nuova normativa.

Questa è la parte difficoltosa. Dopodiché fare lo statuto e quello che gli va dietro è un problema, ma meno importante.

Per questo non ha senso chiederci o cercare in giro un fac simile, così come non ha senso pagare qualcuno per averlo. Semplicemente NON FUNZIONA così.

Ci sono numerosi professionisti in giro che vedendo un’opportunità di guadagno offriranno soluzioni a questo problema, tipicamente prendendo prestampati di statuti e modificando qualche dato per poi non occuparsi più della questione, col rischio che poi lo statuto vada anche ripresentato (con costi a carico tuo). 

Puoi affidarti a loro, sapendo però quali sono i rischi a cui andrai incontro.

Noi lavoriamo in modo diverso, perché non ci interessa venderti per qualche decina di euro un fac simile e lasciarti da solo ad affrontare i veri problemi che avrai, che sono:

  1. Decidere in quale tipologia di associazione trasformare la tua
  2. Capire l’impatto economico e organizzativo di questa scelta sulla tua associazione
  3. Arrivare a chiudere tutta la procedura per avere l’iscrizione all registro.

Per questo diamo ai nostri clienti una GARANZIA. Questa garanzia nessuno la da.

Per questo motivo, se ancora non ti sei attivato per modificare il tuo statuto, non c’è tempo da perdere, dal momento che devi essere pronto con un nuovo statuto entro il 2 agosto!

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Come si diventa Ente del Terzo Settore? https://etsprotetto.it/2019/05/16/come-si-diventa-ente-del-terzo-settore/ https://etsprotetto.it/2019/05/16/come-si-diventa-ente-del-terzo-settore/#respond Thu, 16 May 2019 14:27:51 +0000 https://etsprotetto.teamartist.com/?p=39

Se sei presidente di una associazione di Promozione Sociale, di una ONLUS o di una Organizzazione di Volontariato, da agosto 2019 la tua associazione non potrà più continuare a lavorare come hai sempre fatto.

Le leggi che regolano l’attività dell’associazione sono state abrogate dalla Riforma del Terzo Settore.

Per questo tipo di associazione è necessario fare una scelta, fra 3 possibili strade:

  1. Diventare una no profit generica (che con la Riforma del terzo settore avrà nuovi vincoli MOLTO limitanti)
  2. Diventare un Ente del Terzo Settore 
  3. Chiudere

Ovviamente cerchiamo di evitare l’opzione chiusura, ma devo essere onesto… Lo scopo della riforma è ridurre drasticamente il numero di associazioni.

Effettivamente prevediamo che molte associazioni  chiuderanno perché non saranno in grado di riorganizzare le proprie attività alla luce dei cambiamenti normativi, che prevedono vincoli maggiori, costi di gestione più alti e maggiori controlli.

Chi vorrà continuare con l’associazione di fatto dovrà costituire una nuova associazione, o un ETS o una No Profit Generica, che manterrà in comune con l’associazione attuale solo il codice fiscale e poco altro.

Quindi quello che divi fare è, nell’ordine:

Capire che tipo di associazione diventare. 

Come ti dicevo a seconda delle attività, delle entrate dell’associazione e dell’organizzazione interna dovrai scegliere se diventare  Ente del Terzo Settore o Generica. Questo lo si può fare solo facendo una analisi fiscale e del Rendiconto economico, valutando la situazione presente e  come vuoi fare crescere in futuro la tua associazione.

Decidere cosa conviene diventare e trovare il modo per trasformare la tua associazione in quello che hai deciso.

Una volta fatto questo, per diventare effettivamente ETS ci sono poi una serie di passaggi formali:

  1. Redigere un nuovo statuto che seguirà la normativa del terzo settore
  2. Farlo approvare in assemblea soci
  3. Registrarlo presso all’Agenzia delle Entrate (e contestualmente aggiornare i certificati di attribuzione di codice fiscale e partita iva)
  4. Presentare il nuovo statuto presso il Registro Unico del Terzo Settore per ottenere il certificato che attesti che sei un ente del terzo settore

Quest’ultimo punto è chiaramente quello più importante e anche quello più delicato.

Il più importante perché il processo di fatto non è concluso fino a quando non hai in mano il certificato di iscrizione al Registro Unico.

Il più delicato perché la momento non è ancora definita in maniera chiara quale sia la procedura per l’iscrizione al Registro. 

Basandoci su quello che avviene oggi per l’iscrizione agli attuali registri, è altamente probabile che il controllo si basi innanzitutto sullo Statuto presentato, alle quali verranno fatto le pulci, richieste modifiche e integrazioni ulteriori, che difficilmente sarai in grado di fare da solo se parti da un fac simile che ti hanno dato.

E qui si pone una bella questione: perché al momento NESSUNO ha mai avuto l’ok su una statuto ETS, quindi NESSUNO può darti la certezza che lo statuto che ti ha predisposto (o peggio il fac simile che ti ha dato) passi il vaglio di chi gestirà l’iscrizione al Registro. NESSUNO.

A questo devi aggiungere una seconda questione: purtroppo la nuova normativa ha imposto che la prima parte dello statuto (quella legata a scopi e attività) diventerà centrale sia per essere effettivamente un ETS, sia per definire quali entrate della nuova associazione saranno decommmercializzate e quali no, quindi come fai lo statuto impatta DIRETTAMENTE sulle tasse che dovrai pagare.

Quello che è sicuro è che senza un analisi a priori e l’esperienza di averne fatti un certo numero si combineranno grandi pasticci. 

Formalmente magari il prestampato potrebbe anche passare il controllo ed essere registrato (ma anche no) ma il problema è che dopo potresti non poter godere delle agevolazioni perchè non è stato scritto in maniera sostanzialmente corretta. 

Fare un’analisi in questo senso non è banale perchè si tratta di vedere tutti i dati dell’associazione, quelli contabili, relativi alle attività presenti e future (se hai intenzione di crescere) e cercare di capire come adattarle alla nuova normativa. 

Questa è la parte difficoltosa. Dopodiché fare lo statuto e quello che gli va dietro è un problema, ma meno importante.

Per questo non ha senso chiederci un fac simile, così come non ha senso pagare qualcuno per averlo. Semplicemente NON FUNZIONA così.

Ci sono numerosi professionisti in giro che vedendo un’opportunità di guadagno offriranno soluzioni a questo problema, tipicamente prendendo prestampati di statuti e modificando qualche dato per poi non occuparsi più della questione, col rischio che poi lo statuto vada anche ripresentato (con costi a carico tuo). 

Puoi affidarti a loro, sapendo però quali sono i rischi a cui andrai incontro.

Noi lavoriamo in modo diverso, perché non ci interessa venderti per qualche decina di euro un fac simile e lasciarti da solo ad affrontare i veri problemi che avrai, che sono:

  1. Decidere in quale tipologia di associazione trasformare la tua
  2. Arrivare a chiudere tutta la procedura per avere l’iscrizione all registro.

Per questo diamo ai nostri clienti una GARANZIA che nessun altro offre. 

Se ti affidi a noi  per diventare ETS ecco quello che faremo per te è:

  • analisi personalizzata per capire cosa è più conveniente fare per voi, 
  • predisposizione di un nuovo statuto secondo quanto abbiamo deciso e con la garanzia (dato il caos normativo) che se lo statuto non dovesse andare bene al primo colpo lo rifaremo fino alla fine del processo 
  • consegna dello statuto per l’approvazione in assemblea 
  • a quel punto ci occupiamo noi di andare fisicamente a farlo registrare in Agenzia delle Entrate
  • dopodichè vi seguiamo in tutto il processo di iscrizione al Registro Unico Nazionale  che deciderà se va bene oppure no

Se lo statuto andrà bene, tu avrai in mano il certificato di iscrizione al Registro. Se per qualunque motivo lo statuto fosse rigettato, ci impegniamo a sistemare ciò che va corretto accollandoci noi i costi aggiuntivi.

Dando a te la certezza di quello che spendi e del risultato.

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Ti chiederemo qualche informazione sulla tua associazione e ti contatteremo nei prossimi giorni per capire come possiamo aiutarti

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