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Novità sugli ETS nel Decreto Crescita 2019

01 Luglio 2019 | Chiara Fiocchi

Il 27 giugno è stato approvato dal Senato il cosiddetto Decreto Crescita, che prevede novità importanti per l’attuazione della Riforma del Terzo Settore, tra cui una proroga per il termine previsto per gli adeguamenti degli statuti spostato al 30 giugno 2020.

Ecco il punto citato:

“In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020 “. 

Facciamo un passo indietro per capire di cosa stiamo parlando. 

Il Codice del Terzo Settore (spesso chiamato Riforma del Terzo Settore) introduce una importante novità, ovvero definisce una nuova tipologia di Enti, i cosiddetti ETS (Enti del Terzo Settore) abrogando in tutto o in parte le Leggi che definivano le vecchie tipologie di associazioni: associazione di promozione sociale – APS-, bande musicali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS-, organizzazioni di volontariato -OdV-. 

Tali associazioni sono quindi quasi obbligate (per non perdere molti dei vantaggi fino ad ora garantiti) a trasformarsi in Enti del Terzo Settore.

La trasformazione in ETS prevede due passaggi:

  1. La modifica dello statuto dell’associazione
  2. l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

La modifica statutaria è soggetta solitamente a una procedura aggravata. Questo significa che per modificare lo statuto di una associazione è necessario convocare una assemblea straordinaria che approvi le modifiche previste.

Una assemblea straordinaria per essere valida deve avere dei quorum costitutivi e deliberativi più alti rispetto a quelli di una assemblea ordinaria.

Facciamo un esempio per capirci: un’assemblea ordinaria, che è la classica assemblea dei soci annuale per l’approvazione del Rendiconto, solitamente è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Uno statuto ben fatto dovrebbe prevedere, in caso di assemblea STRA-ORDINARIA, che l’assemblea sia valida con la presenza di almeno un certo numero di soci.

Questo, soprattutto per alcune associazioni, potrebbe essere problematico. 

Per questo era stato previsto un lasso di tempo entro il quale le associazioni interessate potevano modificare lo statuto senza dover seguire la procedura aggravata (limitatamente alle parti da modificare alla luce della Riforma).

Il Governo attraverso il Decreto “Crescita”  ha prorogato, per la seconda volta (prima era il 31 dicembre 2018, poi il 3 agosto 2019 e infine, adesso al 30 giugno 2020) i termini per poter approvare le variazioni statutarie di trasformazione in Enti del Terzo Settore con le sole assemblee ordinarie piuttosto che straordinarie.

Una proroga però che può avere moltissimi significati politici che ti invitiamo ad analizzare insieme a noi.


Quasi nessuna Associazione in Italia ha aderito alla Riforma aggiornando il proprio Statuto

Si tratta di un enorme FLOP. Dal nostro osservatorio abbiamo stimato che meno dell’1% delle Associazioni italiane che sarebbero tenute ad aderire alla Riforma si siano date da fare per aggiornare il proprio Statuto.

Perchè? Per diversi motivi che vi provo ad elencare in ordine di importanza:

Boicottaggio: la Riforma del Terzo Settore fa schifo e le associazioni lo hanno capito. Perchè dovrebbero quindi aver voglia e fretta di adeguarsi?

Impreparazione: praticamente la totalità dei presunti “professionisti” che seguono associazioni non sanno nulla di nulla sulla Riforma e non sono in grado quindi di aiutarle in questo passaggio.

Ignoranza: l’Italia è molto diversa… il livello di attenzione alle novità normative varia molto da regione a regione, fra città e provincia. 

Menefreghismo: l’Italia è molto diversa… non c’è certamente lo stesso livello di preoccupazione nel rispetto delle norme a Termoli come a Bardonecchia.

Prudenza: per poter capire se vale la pena o meno diventare un ETS per molte associazioni è necessario sapere quale sarà il trattamento fiscale verso cui si andrà incontro. Ma il Governo non ha ancora approvato il famigerato “Decreto Attuativo Fiscale”. Come tante volte abbiamo detto, in questo modo si stavano di fatto obbligando le associazioni a trasformarsi “alla cieca”, senza sapere cosa gli sarebbe successo dopo sul piano fiscale. Ecco perchè in molti casi i presidenti hanno preferito temporeggiare in attesa di saperne di più.

Il Governo è nel buio totale sull’indispensabile Decreto Attuativo Fiscale

Gli addetti ai lavori lo negano e spergiurano che sia “praticamente pronto”. Ma il Decreto che dovrebbe spiegare gli articoli peggio scritti della Riforma (19 e 80, cioè quelli che disegnano la nuova fiscalità ma che contengono commi l’uno in contraddizione con l’altro) non lo ha ancora visto praticamente nessuno.

Senza dimenticare che il tutto non è ancora stato inviato alla Commissione Europea, che deve verificare la compatibilità delle nuove regole con la disciplina degli aiuti di Stato nel mercato unico. Considerando però che per la conformità rispetto agli aiuti di Stato la procedura con la UE può durare mesi, è evidente che i tempi per la piena operatività della riforma rischiano di allungarsi moltissimo. Anche perchè dai banchi del Governo e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (l’amministrazione incaricata di chiedere il via libera, secondo lo stesso Codice del terzo settore) pensano di cavarsela facilmente mentre secondo noi non riusciranno nemmeno a tradurre in modo comprensibile nelle lingue della UE i testi della Riforma… e se la vedranno rispedite al mittente per chiarimenti per mesi e mesi se non anni.


Il Governo non ha ancora pronto il Registro UNICO Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Anche qui ci sono notizie contrastanti. Da una parte gli addetti di settore dichiarano che sia “praticamente pronto” ma noi che aspettiamo lungo il fiume… ancora non abbiamo visto nulla. Il perchè appare chiaro: se lo rendessero pubblico tutti vedrebbero che è semivuoto, certificando il FLOP. Non dimentichiamoci però che la Riforma non può diventare operativa “prima dell’anno successivo all’istituzione del RUNTS”… speriamo quindi che nel 2019 non venga istituito!

Non vi dico chi – sappi soltanto che è uno dei massimi protagonisti di questa Riforma – ma vi dico dove (su Il Sole 24 ore), pochi giorni fa ha rilasciato una dichiarazione rispetto al Registro, che ha dell’I-N-C-R-E-D-I-B-I-L-E:

La scelta legislativa di subordinare l’assunzione della qualifica di ETS all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore era giustificabile sotto diversi aspetti. Non si poteva però immaginare che così tanti ostacoli potessero frapporsi alla sua operatività.“.

Ma costui dove vive?  “Non si poteva immaginare”????? 

Peccato siano solo 2 anni che noi di TeamArtist lo si dica ovunque in tutte le salse!

Basta leggere il nostro Libro “La Riforma del Terzo Settore fa schifo” per vedere come fin dall’inizio avevamo denunciato la difficoltà di rendere la Riforma operativa!


Il Governo, quasi senza dirlo, ha esentato di fatto dalla Riforma una bella fetta di Associazioni… con poco si potrebbero esentarle praticamente tutte!

Diciamolo chiaramente. Per il 99% delle Associazioni no profit italiane l’unica agevolazione fiscale che interessa è quella legata al comma 1 dell’articolo 148 del TUIR – la possibilità di considerare esentasse i contributi dei soci – che così recitava prima della Riforma del Terzo Settore:

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”

Dopo la Riforma è diventato:

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”

Quindi possiamo dire che i Partiti, i Sindacati, le Associazioni di Categoria, la CEI e il CONI seppero fare un ottimo lavoro… Ma quanto ci vuole a riconsiderare anche le tipologie oggi escluse? Pochissimo, basta infilare il provvedimento all’ultimo secondo senza farsi notare troppo.

E’ successo per le Associazioni ASSISTENZIALI nel medesimo decreto Crescita del 27 giugno 2019 che ha sancito la proroga di cui all’inizio di questo articolo. PUF! In un attimo si sono reintrodotte al massimo vantaggio fiscale DECINE di MIGLIAIA di Associazioni, esentandole  di fatto dalla Riforma del Terzo Settore…

Oggi quindi questo comma è diventato:

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Chi manca quindi all’appello? Solo, di fatto, le Associazioni Culturali e di Promozione Sociale!!!

Che se si svegliassero ci metterebbero un attimo a farsi fare un provvedimento simile, annullando gli effetti della Schifo-Riforma del Terzo Settore.

Chi ha orecchie per intendere, intenda.

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