Collaboratori retribuiti e Enti del Terzo Settore: gli assurdi vincoli previsti
16 Maggio 2019 | Chiara Fiocchi
Diventare Ente del Terzo Settore significa di fatto diventare una nuova associazione, che mantiene in comune con la vecchia solo il codice fiscale e poco altro.
Le regole, la gestione fiscale, gli obblighi e i limiti che si dovranno rispettare sono completamente diversi da quelli che valgono oggi.
Per questo non smetteremo mai di dirlo.
La trasformazione in ETS non è una banale modifica dello Statuto.
Se dovete diventare ETS non vi basta una bozza di statuto, magari pre-compilato.
Serve una verifica approfondita di tantissimi aspetti della associazione e un accompagnamento serio per capire cosa cambierà e quindi come riorganizzare le attività dell’associazione per reggere questa modifica.
Perchè scegliere di diventare ETS impatta su molti aspetti organizzativi e gestionali dell’associazione.
Solo a titolo di esempio, parliamo di uno degli assurdi limiti imposti per gli Enti del Terzo Settore, legato ai collaboratori retribuiti.
NB: questi limiti valgono per le Associazioni di Promozione Sociale che si iscriveranno al registro degli ETS, mentre per le Organizzazioni di Volontariato ci sono limiti diversi
La Riforma prevede tre punti controversi:
- Lo status di collaboratore è incompatibile con quello di volontario
- I volontari dell’associazione devono essere indicati in un apposito registro e assicurati
- Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati
Facciamo un passo indietro e vediamo le regole che valgono oggi.
- Attualmente un collaboratore può anche essere un volontario dell’associazione. Questa una situazione molto comune e su questo spesso si basa l’attività di moltissime associazioni, che hanno dei collaboratori retribuiti per certe attività ma che aiutano e danno una mano ben oltre l’orario di lavoro retribuito. Non stiamo qui parlando di falsi volontari pagati in nero per le ore extra, ma di veri volontari/lavoratori che con il loro impegno tengono in piedi la vita dell’associazione. Questa situazione ibrida, negli ETS, non sarà più possibile.
- Gli attuali volontari dell’associazione non devono essere registrati da nessuna parte, quindi non c’è modo di ricostruire quanti siano, nè tantomeno di paragonare il numero dei volontari con quello dei collaboratori retribuiti.
- Non esiste alcun limite nel rapporto tra i collaboratori retribuiti e il numero di volontari o di soci.
Capisci quindi come le ricadute operative di queste nuove regole siano impattanti sulla tua associazione.
Certo, per capire il vero impatto delle nuove regole andrà capito cosa intende per “collaboratore” dell’associazione.
Perchè un conto è considerare collaboratore chi ha un rapporto continuativo e stabile con l’associazione, un conto è includere in questa categoria ogni forma di collaborazione retribuita, compresi i collaboratori che magari lavorano solo un giorno all’anno.
Noi speriamo che prevalga il buon senso, ma per questo dobbiamo ancora attendere che venga fatta chiarezza a livello legislativo.
Questo punto però è utile per capire quello che ti dicevo all’inizio: diventare ETS non significa solo “cambiare lo statuto”, ma rivedere integralmente l’organizzazione operativa dell’associazione.
Per questo non ti puoi far bastare un fac simile di statuto da approvare, senza un’analisi e senza un sopporto nella riorganizzazione dell’associazione.
O meglio, questo può bastarti se la tua è una associazione piccola, con meno di 15 mila euro di entrate all’anno, senza collaboratori o con solo qualche piccolissima collaborazione sporadica.
Ma se la tua associazione è strutturata, fa attività continuative come corsi o eventi, paga regolarmente dei collaboratori, DEVI necessariamente affrontare questo cambiamento dedicandogli attenzione e tempo.
Soprattutto devi fare una analisi specifica e capire come riorganizzare le tua attività per far sì che l’associazione riesca a reggere l’impatto delle novità legate alla Riforma.
In questo possiamo aiutarti.
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