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Riforma e Tassazione. Cosa cambia?

16 Maggio 2019 | Chiara Fiocchi

Come abbiamo detto più volte, per conoscere le reali implicazioni della Riforma del terzo settore era necessario aspettare l’approvazione dei decreti attuativi.

Negli scorsi giorni sono uscite alcune indicazioni su ciò che con tutta probabilità verrà inserito nel decreto  più atteso, ovvero il decreto fiscale.

Sarà all’interno di questo decreto che dovrebbero essere definiti in maniera puntuale la tassazione e i limiti fiscali imposti per i nuovi enti del terzo settore, che permetteranno di capire (o almeno si spera) quali attività verranno tassate e in che misura.

Prima di entrare nel merito di alcune delle questioni più rilevanti è importante dire che purtroppo al momento pare vengano confermate le previsioni previste all’interno del codice del terzo settore.

Allo stesso modo,  ancora non sono stati sciolti alcuni dei dubbi e dei problemi di applicazione che avevamo già segnalato all’interno del nostro libro La riforma del terzo settore fa schifo.

Partiamo da una delle questioni che ci pare più significativa.

Viene confermato che le attività degli enti del terzo settore si considerano non commerciali e quindi esentasse sono nel caso in cui vengono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.

Questo sostanzialmente significa che secondo il legislatore un ente del terzo settore potrà svolgere attività non commerciale (quindi esentasse e senza la necessità di avere una partita iva)  se e solo se svolge attività sostanzialmente rimettendoci e creando debiti.

Per intenderci, oggi puoi organizzare corsi e attività per i tuoi soci, non dover pagare iva o altre tasse sulle entrate, e reinvestire l’eventuale utile nelle attività della associazione.

Da domani, puoi considerare queste attività come NON commerciali se e solo se le fai in perdita!

É evidente come questa regola metta in seria difficoltà la sopravvivenza stessa delle associazioni. 

Se infatti viene imposto di dover organizzare attività che non possono generare alcun utile da reinvestire nell’associazione, di fatto si condanna l’associazione a generare debito o a dover dipendere in maniera costante da qualche benefattore che vada a coprire le perdite. 

Questo significa non lasciare spazio all’associazione di accantonare fondi di riserva per eventuali emergenze né tantomeno di programmare investimenti per migliorare le attività dell’associazione.

Si ritorna a una idea assolutamente vecchia delle associazioni come solo enti benefici, caritatevoli e gestite senza alcuna idea di sostenibilità economica, di investimento e di crescita.

Si introduce sostanzialmente un concetto di no profit che è significativamente diverso quello che abbiamo conosciuto fino a oggi. 

Il concetto attuale di no profit comporta che l’associazione non possa suddividere gli eventuali utili prodotti fra i soci stessi dell’associazione, ma che questi utili debbano essere reinvestiti nelle attività. 

Con questo nuovo criterio invece si torna la concezione del non-profit che rimanda alla totale assenza di utili imponendo di fatto alle associazioni di lavorare in perdita.

Si torna a una visione in cui il profitto è il male, anche quando viene usato per migliorare le attività della associazione.

Ma al netto delle questioni di principio,  questa regola apre una serie di domande e di questioni operative che momento non sono state sciolte e che sicuramente genereranno moltissimi dubbi in fase applicativa.

Innanzitutto non è chiaro se la differenza fra entrate e uscite debba essere conteggiata sulla singola attività oppure se si tratta un conteggio aggregato per tutte le attività non commerciali.

Facciamo un esempio per essere più chiari. Ammettiamo di avere a che fare con un’associazione che si è iscritta al Registro unico nazionale degli enti del terzo settore e che si occupa di organizzare corsi di musica.

All’interno delle attività verso i soci sono previsti 3 diversi corsi e un campo estivo.

Ammettiamo che oggi la situazione sia la seguente:

Corso di chitarra:  entrate 22 mila, costo 18mila —> utile 4mila euro

Corso di piano per bambini:  entrate 16mila,  costo 18mila —-> perdita 2mila euro

Corso canto:  entrate 5mila, costi 10mila —> perdita 5mila euro

Centro estivo per bambini:  entrate 35mila euro, costi 30mila —> utile 5mila euro

Totale delle entrate: 78mila.  Totale delle uscite: 76mila euro

Alcune attività sono in attivo, altre sono in perdita, ma complessivamente le perdite su alcuni fronti sono coperte dagli utili generati su altri, quindi l’associazione chiude con un bilancio leggermente positivo.

Questo è quello che avviene in ogni associazione che funziona. 

Si destinano gli utili generati dalle attività con maggiore partecipazione per sostenere quelle attività che l’associazione vuole fare ma che prese singolarmente non sarebbero sostenibili.

Cosa succederà adesso?

Innanzitutto non  è chiaro al momento se la differenza tra  entrate e uscite venga conteggiata sul totale delle iniziative realizzate dall’associazione o sulla singola attività.

Se il conteggio venisse fatto sulle singole attività, per tornare al nostro caso, due corsi su quattro sono in utile e quindi andrebbero considerati come attività commerciale.

A questo si aggiunge secondo problema,  ovvero se e come imputare all’interno dei costi anche i costi indiretti.

Tornando al nostro esempio i costi diretti imputabili al singolo corso di musica saranno sicuramente il costo orario dell’insegnante, l’acquisto di materiale o attrezzatura specifica per l’organizzazione di quel singolo corso. 

Ma ci sono costi come  l’affitto della sede o le spese di promozione, il lavoro della segreteria, etc etc,  che costituiscono costi indiretti che comunque l’associazione deve sostenere e che permettono di poter realizzare il singolo corso. Come verranno imputati questi costi indiretti? Come verranno conteggiati? In quale percentuale potranno essere applicati? 

Queste sono tutte domande cui sarà necessario dare risposte per permettere alle associazioni di riuscire a operare con certezza.

Ma al netto delle questioni operative che comunque come vedi sono estremamente rilevanti, il punto che ci sentiamo di sottolineare è che questo decreto sembra scritto da da persone che non hanno la minima idea di come funzioni la gestione di un’associazione.

Per poter infatti prevedere con esattezza che le attività non generino utile è necessario da parte dell’associazione una capacità di previsione dei costi e delle entrate che oggi non esiste.

Il 95% delle associazioni ricostruisce – se va bene-  le entrate e le uscite sulla singola attività solo in fase di elaborazione del rendiconto economico. 

Magari tu come presidente hai una vaga idea di come sta andando economicamente l’associazione perché tieni sotto controllo quanti soldi ci sono in cassa, ma sfido molti di voi a sapermi dire in tempo reale se e quanto il singolo corso sia in perdita, in pari o in positivo.

Di norma un’associazioni con anno sociale 1 gennaio – 31 dicembre  riesce a capire se l’attività ha generato utili o perdite solo a marzo dell’anno successivo, facendo i conti per elaborare il rendiconto (se lo fa).

Quindi capisci bene che il rischio di vedersi tassare le entrate dai soci perché non si sono fatti bene i conti è altissimo.

Nel decreto viene lasciato un margine di tolleranza del 5% solo per massimo due anni consecutivi.

Questo significa che il margine possibile di errore fra previsione e entrate effettive è molto risicato.

Ciò significa che chi si troverà a essere presidente di un ETS dovrà avere a disposizione strumenti di controllo sulle entrate e le uscite dell’associazione che permettano di conoscere la situazione economica e il bilancio di ogni singola attività quasi in tempo reale.

Il controllo serrato, totale e istantaneo dei conti diventa condizione necessaria per capire se le attività verso i soci stanno generando utile, e cercare di far quadrare le spese in modo che si arrivi a gestire le proprie attività in pareggio, cioè senza perdite troppo alte (che sarebbero poi insostenibili) ma anche senza utili per evitare che queste attività vengano considerate commerciali.

Spero tu abbia capito la portata di questa novità: stiamo parlando di una vera e propria RIVOLUZIONE nel modo di gestire un’associazione, che richiede a chi la gestisce un’attenzione massima per evitare di far danni.

Di fatto, a prescindere dalla dimensione dell’associazione, per poter sopravvivere a questa riforma e riuscire a trarne il massimo vantaggio avrai bisogno di essere seguito da qualcuno che possa darti la consulenza che ti serve e gli strumenti necessari per poter tenere sotto controllo i conti. 

Questo costerà, ma l’alternativa, mi spiace dirtelo, è molto più costosa.

Non puoi fare a caso. Non è più il tempo in cui puoi pensare di gestire l’associazione con i file excell e due indicazioni generiche trovate da internet. Non funziona più.

Per questo motivo se la tua associazione deve diventare ETS, avrai bisogno di qualcuno che ti accompagni fin da subito in questo cambiamento. 

Non basta un nuovo modello di statuto, serve fare una analisi dei conti della tua associazione, per fare una previsione di come diventare ETS impatterà sulle finanze e sull’organizzazione della tua associazione.

Cosa viene scritto nello statuto stesso sarà dirimente, perchè anche da quello dipenderà la tassazione delle singole attività.

Fare un’analisi in questo senso non è banale perchè si tratta di vedere tutti i dati dell’associazione, quelli contabili, relativi alle attività presenti e future (se hai intenzione di crescere) e cercare di capire come adattarle alla nuova normativa.

Questa è la parte difficoltosa. Dopodiché fare lo statuto e quello che gli va dietro è un problema, ma meno importante.

Per questo non ha senso chiederci o cercare in giro un fac simile, così come non ha senso pagare qualcuno per averlo. Semplicemente NON FUNZIONA così.

Ci sono numerosi professionisti in giro che vedendo un’opportunità di guadagno offriranno soluzioni a questo problema, tipicamente prendendo prestampati di statuti e modificando qualche dato per poi non occuparsi più della questione, col rischio che poi lo statuto vada anche ripresentato (con costi a carico tuo). 

Puoi affidarti a loro, sapendo però quali sono i rischi a cui andrai incontro.

Noi lavoriamo in modo diverso, perché non ci interessa venderti per qualche decina di euro un fac simile e lasciarti da solo ad affrontare i veri problemi che avrai, che sono:

  1. Decidere in quale tipologia di associazione trasformare la tua
  2. Capire l’impatto economico e organizzativo di questa scelta sulla tua associazione
  3. Arrivare a chiudere tutta la procedura per avere l’iscrizione all registro.

Per questo diamo ai nostri clienti una GARANZIA. Questa garanzia nessuno la da.

Per questo motivo, se ancora non ti sei attivato per modificare il tuo statuto, non c’è tempo da perdere, dal momento che devi essere pronto con un nuovo statuto entro il 2 agosto!

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